Che pensione di reversibilità avrà mia moglie/marito?


Riceviamo molte richieste di chiarimenti da parte di pensionati che, anche se godono di buona salute, vorrebbero essere sicuri, quando sarà il momento, di lasciare la loro consorte in una situazione di tranquillità economica. Molti si preoccupano per il susseguirsi di notizie sulla possibilità che siano state (o saranno) introdotte penalizzazioni sulle pensioni di reversibilità

Con la presente, si desidera quindi fornire informazioni utili, prendendo a riferimento il caso tipico di un pensionato che lascia come solo superstite la moglie/marito e cosa avviene se il/la beneficiaria/o della pensione di reversibilità è titolare di altri redditi (ad esempio una propria pensione e/o una casa di proprietà).

La pensione di reversibilità, se il beneficiario è il solo coniuge superstite, è pari al 60% dell’assegno pensionistico percepito dal dante causa.  Se, tuttavia, il coniuge è anche titolare di altri redditi, vige la regola di carattere generale secondo la quale gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario ma con alcune limitazioni.

In pratica, non vengono applicate riduzioni alla pensione di reversibilità nel caso in cui il superstite percepisca redditi fino a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio.

Facciamo un esempio pratico: nel 2011 il trattamento minimo mensile è pari 468,35 euro che moltiplicati per 13 e poi per 3, corrispondono a 18.265,65 euro. Quindi, se nel 2011 il coniuge superstite era titolare di redditi di importo complessivamente non superiori a 18.265,65 euro annui, la pensione liquidata dall’INPS è pari al 60% della pensione percepita dal pensionato deceduto, senza ulteriori decurtazioni; se invece i redditi superano il suddetto importo, vengono applicate delle riduzioni, come di seguito illustrato:

Ammontare dei redditi
Percentuali di riduzione
Redditi superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS (nel 2011, superiori a 18.265,65 euro annui)
25 %
Redditi superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS (nel 2011, superiori a 24.354,20 euro annui)
40 %
Redditi superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS (nel 2011, superiori a 30.442,75 euro annui)
50 %

In presenza di redditi di poco superiori al limite stabilito per ciascuna fascia di reddito, è prevista una norma di salvaguardia per cui il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.
I redditi che concorrono a raggiungere i predetti limiti sono tutti quelli assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:

• dei trattamenti di fine rapporto e delle relative eventuali anticipazioni;
• del reddito di casa d’abitazione e relative pertinenze;
• delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
• la stessa pensione di reversibilità o qualunque altra pensione di reversibilità di cui l’interessato è titolare, in Italia o dall’Estero.



Sia all’atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione attestante i redditi percepiti nello stesso anno, al fine di determinare l’esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.
Una modifica normativa che, salvo interventi futuri, avrà effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 riguarda il caso in cui al momento del matrimonio il pensionato, poi deceduto, avesse un’età superiore ai 70 anni e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a 20 anni.



Ove si verifichi questa situazione e, al momento del decesso del pensionato, non siano trascorsi almeno 10 anni dalla data del matrimonio, verrebbe applicata una penalizzazione sull’importo della pensione di reversibilità pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto ai 10 anni stabiliti dal legislatore come periodo “ragionevole” per statuire che il matrimonio non sia stato contratto allo scopo di fruire indebitamente della pensione di reversibilità.

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