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martedì 26 marzo 2019

Riforme del copyrigt adottata dall'Ueroparlamento

 
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https://www.stopacta2.org/en/


 (nda. Qualche minuto prima della delibera dell'Europarlamento)

Cosa devi sapere su ACTA 2 

La direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale ha molti nomi su Internet. Eccone alcuni: #CopyrightDirective, #SaveYourInternet, #SaveTheInternet, # Article11, # Article13, #UploadFilters, #LinkTax, #Filternet, #CensorshipMachines. Lo chiamiamo "ACTA 2", perché ACTA nella comunità online è sinonimo di un tentativo di legalizzare la censura di Internet. La direttiva doveva aggiornare le norme sulla protezione del copyright per aiutare i creatori. Sfortunatamente, i legislatori hanno intrapreso un percorso diverso e hanno preparato soluzioni legali che avrebbero distrutto Internet come lo conosciamo. # ACTA2 costringerà l'UE a creare un'infrastruttura di intelligenza artificiale che censurerà automaticamente i contenuti online prima che vengano pubblicati. Ogni portale e applicazione (desktop o mobile) dovranno essere collegati ad esso per evitare il rischio economico di essere finanziariamente responsabile di un post o di un commento (anche da parte di un utente anonimo) di contenuto protetto. 

Oggi, questa infrastruttura sarà utilizzata per proteggere i diritti d'autore in modo radicale. Sfortunatamente, ACTA 2 non solo impone la creazione di un'infrastruttura di censura, ma introduce anche un precedente al sistema legale europeo, consentendo la censura preventiva dei contenuti. Per questo domani, questa infrastruttura e il precedente legale saranno utilizzati per censurare il contenuto morale. La Commissione europea sta già preparando soluzioni giuridiche sotto forma di diverse direttive che useranno ACTA2 per censurare il contenuto delle organizzazioni considerate "radicali". L'argomento recentemente popolare nell'UE è l'incitamento all'odio e le "notizie false". Al momento ci sono idee di "filtraggio" e anche il blocco di questo tipo di contenuto. 

Se ACTA2 entra in vigore, può essere utilizzato per filtrare e bloccare (censurare) qualsiasi tipo di contenuto nell'UE. Da quel momento, non ci sarà via d'uscita.  

# Articolo 11 

Articolo 11 - il #linktax è uno sforzo di lobbing aziendale. Fornisce diritti d'autore aggiuntivi per la stampa, che richiedono una licenza dell'editore per chiunque desideri utilizzare anche il frammento più breve di una stampa o un articolo - questo si riferisce anche ai frammenti di collegamento (il titolo, la descrizione e l'immagine in un collegamento). In effetti l'articolo 11 ucciderà tutti i media indipendenti e la polemica online.

# Articolo 13 

Articolo 13 - i #uploadfilters scaricano la responsabilità per i post e i commenti degli autori ai proprietari dei siti web. Offre uno strumento per aiutare i proprietari del sito Web a filtrare i contenuti: un'infrastruttura IT di filtraggio a cui tutti i siti Web dovranno connettersi. Questo filtro censurerà tutti i contenuti che considereranno che violano i copyright prima che il post o il commento diventino pubblici.  

Perché ACTA 2 è così pericoloso?  

La tentazione è grande con un tale potere. L'infrastruttura, una volta operativa, può essere utilizzata per filtrare e bloccare qualsiasi tipo di contenuto, anche i poteri che lo controllano lo scelgono e non ci sarà ritorno. SÌ! Le leggi sul copyright di oggi non sono eccezionali. SÌ! hanno bisogno di un cambiamento. Ma un cambiamento per il meglio e ACTA2 è un cambiamento che porta a un sistema autoritario. 


Nota del video in testata:
"Il via libera comunque entro maggio 2019 e, tutto diventerà eventualmente legge nei singoli paesi non prima del 2021"
®wld 

sabato 12 agosto 2017

Sulle false notizie Onida si domanda: «Ma chi verifica?»

Onida e Scorza: Ddl Gambaro, il bavaglio al web è illegale 

Lotta alle fake news, o meglio alla libertà d’opinione: il decreto legge firmato da Adele Gambaro arriva in Senato (commissioni giustizia e affari costituzionali) e riapre la polemica sulla legge-bavaglio, tra profili di incostituzionalità, correttivi legislativi parziali e grossolani, pericoli per la libertà di pensiero.

Costituzionalisti, giornalisti e attivisti, scrive “Terra Nuova”, sono in rivolta contro il Ddl, che vorrebbe regolamentare la circolazione delle informazioni “non veritiere” online. «Proposito teoricamente nobile, ma occorre definire molto bene i confini per non sconfinare nella censura travestita». A proporre una interessante analisi del testo di legge è Valerio Onida, ex giudice della Corte Costituzionale e già presidente della stessa corte, nonché docente universitario, ex presidente della Scuola superiore della magistratura nonché membro del team di “saggi” reclutato da Napolitano per ridisegnare l’assetto costituzionale. «Si tratta di un testo superficiale e non idoneo a normare ciò su cui si propone di intervenire, cioè la “rete”, perché va addirittura a modificare i criteri di punibilità dei reati solo perché il mezzo usato è differente», spiega Onida.

«L’articolo 21 della Costituzione è chiaro, parla di mezzi di diffusione del pensiero, quindi la rete, come la carta stampata, la televisione o la radio, deve avere gli stessi limiti e le stesse garanzie. 
Peraltro – ricorda Onida – le norme esistono già, si tratta solo di individuare tecnicamente le modalità più idonee di applicazione». L’articolo 1 del Ddl Gambaro crea un nuovo tipo di reato, quello riconducibile alla circolazione di informazioni attraverso piattaforme informatiche o mezzi telematici, che viene differenziato nel trattamento rispetto all’analogo reato dell’articolo 656 del codice penale che colpisce “chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico”. Poi nel testo si introduce la novità della pena anche per informazioni che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi. «Ma chi verifica?», si domanda Onida. «Qui si introduce il “controllo pubblico” sulla verità o falsità dei dati ed è inaccettabile. Sulla base di quali criteri assoluti mai si potrà effettuare la verifica? Peraltro, sempre l’articolo 1 introduce una disciplina speciale per la diffamazione, che però è già normata da codici e leggi. Anche qui ci si chiede il perché». 

L’articolo 2, poi, per Onida «introduce aspetti pericolosi di controllo pubblico sulle opinioni e sulle idee. Si legge infatti che la pena (reclusione non inferiore a 12 mesi e ammenda fino a 5.000 euro) è prevista anche per chi “svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi pubblici o da fuorviare settori dell’opinione pubblica, anche attraverso campagne con l’utilizzo di piattaforme informatiche destinate alla diffusione online”. Di qui la preoccupazione di numerosi attivisti, associazioni e movimenti nazionali, aggiunge “Terra Nuova”. «Temo che ci sia il tentativo da parte di un soggetto istituito di silenziare la società civile e le sue iniziative di controinformazione», dice Monica Di Sisto, vicepresidente dell’osservatorio sul commercio e il clima Fairwatch, che sta guidando la campagna Stop Ttip in Italia. «Per punire il procurato allarme o per combattere le notizie false le leggi esistono già». Attenzione: i trattati-capestro come il Ttip, o il suo clone euro-canadese Ceta appena ratificato, hanno testi inaccessibili, riservati, nonostante i trattati coinvolgano pesantemente la vita di tutti, stravolgendo le regole su alimentazione, salute, sicurezza, ecologia.

«Nemmeno i Parlamenti e i governi degli Stati membri sono obbligatoriamente coinvolti nell’andamento delle trattative», aggiunge Di Sisto. «Anche la senatrice Gambaro, per il suo ruolo istituzionale, è chiamata a garantire i diritti costituzionali nella sua forma più ampia e piena». Ritornando al disegno di legge, il professor Onida si sofferma anche sull’articolo 6, che fa riferimento al potenziamento della formazione professionale per i giornalisti per “prevenire il rischio di distorsione delle informazioni o di manipolazione dell’opinione pubblica”. 

«Anche in questo caso si rischia di definire informazione solo ciò che sta bene al potere pubblico, che decide pure come presentarla», aggiunge Onida. E pure l’articolo 7 «ripropone un inaccettabile controllo dall’alto di verità», visto che «si mette in carico ai gestori delle piattaforme informatiche l’obbligo di verificare l’attendibilità e la veridicità dei contenuti diffusi: ma com’è pensabile?».

Per il costituzionalista, «è uno strumento di controllo autoritario e illegittimo». Idem l’articolo 8, l’ultimo, che prevede che la commissione parlamentare per la vigilanza sui servizi radiotelevisivi monitori “gli standard editoriali delle piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione e diffusione di informazione con mezzi telematici delle emittenti radiotelevisive pubbliche”. 

«Le ricette proposte dai firmatari del disegno di legge sono anacronistiche, inattuabili, inefficaci e soprattutto ad alto rischio di deriva liberticida», ha scritto dal suo blog sul “Fatto quotidiano” Guido Scorza, docente di diritto delle nuove tecnologie. «Difficile astenersi dal ricordare ai firmatari del disegno di legge – aggiunge Scorza – che era il 2000 quando l’Unione Europea stabilì un principio che è caposaldo di civiltà, libertà e democrazia online diametralmente opposto a quello che loro vorrebbero veder introdotto nel nostro ordinamento: il divieto, per tutti i paesi membri dell’Unione Europea di imporre ai cosiddetti “intermediari della comunicazione” qualsivoglia obbligo generale di sorveglianza sui contenuti pubblicati dai propri utenti». Un divieto, scrive Scorza, che ha una spiegazione semplice e di straordinaria importanza: «Se lo Stato chiede a un soggetto privato di verificare ciò che i propri utenti pubblicano attraverso i propri servizi, questo soggetto, a tutela del proprio portafoglio, inizierà a limitare e restringere la libertà dei propri utenti di dire ciò che pensano online, sacrificando così l’idea che Internet possa rappresentare quella grande agorà democratica – che non significa né Far West, né zona franca senza regole – della quale tutti avvertiamo un gran bisogno».

Giovanni Ziccardi, docente di informatica giuridica all’università di Milano, ritiene il disegno di legge «inopportuno, pericoloso e censorio» perché «nasconde le sue reali intenzioni di controllo del dissenso». Ziccardi lo trova soprattutto impreciso, sia dal punto di vista tecnico che giuridico: «Punta a soffocare il dibattito in rete caricando di responsabilità, burocrazia e sanzioni utenti e provider. Dall’altra parte “salva”, per molti versi, i due principali vettori di odio, notizie false e disinformazione di oggi, cioè molti grandi media e politici. Ed equipara fenomeni eterogenei tra loro che richiedono, invece, regolamentazioni specifiche. Infatti nella relazione introduttiva si fa riferimento a “fake news”, a espressioni che istigano all’odio e alla pedopornografia. Tre universi molto diversi tra loro». 

Vede una «chiara deriva autoritaria» anche Federico Pistono, informatico con master alla Nasa, scrittore e co-fondatore di “Axelera”, che si occupa di divulgazione nell’ambito delle nuove tecnologie. Dice: «O sanno come funziona Internet e vogliono censurarlo o non sanno come funziona e sono incompetenti; in entrambi i casi non va bene: di fatto, si prevedono pene per chi esercita il senso critico». Per esempio, «chi mette un dato vero e una propria opinione che magari molti altri condividono ma che non è mainstream, può venire processato e condannato per quello. Tutto ciò non ha nulla a che fare con l’educazione e la sensibilizzazione della popolazione a verificare le fonti di ciò che legge e a pensare con la propria testa»
http://www.libreidee.org/

domenica 5 marzo 2017

Cordialissimo Paolo Barnard ...


Cordialissimo Paolo Barnard, Lei ha scritto nel Suo Blog "Ma allora dove siete tutti?" Ebbene, come vede io sono qui e sto postando uno dei suoi articoli, si evince che non faccio parte di quei "tutti" e nemmeno gli scrivo per e-mail "bravo continua così". La leggo e la seguo nel suo blog e quando appare in tv. 

Non sono iscritto a nessun social network, come "Istagram, Goggle+, Twitter, e tanto meno a Facebbok", per mia scelta, ho solo questo blog che condivido in rete da oltre otto anni.


Lei si lamentava (giustificatamente) "Ma dove siete tutti?", siamo ancora qui, almeno io ci sono, ma penso come tanti altri; il fatto è che qualcosa è successo alla rete, le indicizzazioni relative alle visite dei blog e dei social, sono certamente manipolate da chi ci vuole tenere all'indice, questa anomalia non l'ha rilevata solo Lei o io stesso, ho fatto un'indagine (porta a porta) e, tutti mi hanno riferito la stessa cosa: il 50% delle visite a blog e social scomodi, è venuto meno per via del bavaglio che si vuol mettere alla rete.

Una di queste iniziative, è questa: "La libertà non è un bavaglio" oppure questa: Basta con quest’informazione OGM!  e questa: "L'arrocco è un'arma di attacco e di difesa" questo ha messo sull'avviso i nostri detrattori, ancora prima che l'infamante legge bavaglio venga divulgata. Non c'è bisogno che insegni a Lei, quello che senza dubbio conosce meglio di un neofita come me.

Colgo l'occasione (visto che ci son passato pure io) di segnalare i Suoi tre ottimi ultimi articoli sui medici e metodiche di cura che meritano di essere letti: 




Nel mio piccolo, cerco di dare visibilità ad articoli che mi accomunano con il Suo vissuto e pensiero, come l'ottimo articolo (uno dei tanti) di Marcello Pamio: Micro calcificazioni al seno, e la creazione di malati

A rileggerla, cordialmente;
wlady 

martedì 28 febbraio 2017

Erga omnes



La libertà non è un bavaglio

[nda] questo post ha come unico scopo il dare voce al dissenzo e perchè no, anche voce alle preoccupazioni nate in merito al ddl presentato dalla Senatrice Gambaro, che entrando a gamba tesa nella rete, tenta di scavalcare con il decreto legge da Lei presentato addirittura l’articolo 21 della Costituzione, decretando per legge cosa sia vero o falso nell’informazione, cancellando cosi il dissenzo e le opinioni personali, che come adulti ci facciamo davanti alle notizie di ogni giorno, proprio come si fa con degli incapaci. Probabilmente la Senatrice Gambaro, benchè ex grillina, frequenta ben poco la rete ultimamente e sono certo che se ne avesse l’opportunità, incontrerebbe navigando persone capaci, forse anche più di quante ne incontra giornalmente sul posto di lavoro, persone il cui giudizio razionale sa discernere per proprio conto il falso dal vero, unendo i punti che formano proprio l’informazione che si vuole tacciare. Quello che andrete dunque come lettori a leggere oggi, vede partecipi una sparuta parte di blogger italiani, grazie a una iniziativa che parte dal blog websulblog.blogspot.it che ringrazio.


C’è un’insidia che si erge ultimamente sulle nostre teste, o forse è meglio dire su milioni di schermi che si affacciano nella rete odierna italiana.



La libertà è la possibilità di dubitare, la possibilità di sbagliare, la possibilità di cercare, di esperimentare, di dire no a una qualsiasi autorità, letteraria artistica filosofica religiosa sociale, e anche politica. (Ignazio Silone) https://ofeliapride.blogspot.it/ 


Oggi è partita una prima iniziativa comune, contro una proposta di legge bavaglio. Purtroppo non è la prima volta che vogliono colpire la rete e la libertà di espressione, già in passato ci siamo riuniti e abbiamo protestato, contro le varie leggi che tentavano d'imbavagliare il web e qualche volta anche la stampa.

Queste leggi sono in linea con la censura fascista attuata nel ventennio e visto che la memoria è corta, ecco come descrive quel periodo Wikipedia:

NO al bavaglio dell'informazione on-line ! NO al DDL Gambaro !


Al che, pensandoci bene, la domanda madre è sempre la stessa: chi stabilisce il grado di tollerabilità della manipolazione di una notizia o di una fonte di informazione?

Perché ogni fatto, ogni atto, ogni evento o documento, se narrato, può essere letto ed interpretato secondo molte sfaccettature: alcune, secondo il DDL, sono legittime, altre -probabilmente più scomode all’establishment- no.


 
Bufale in Rete - Fake news - Legge bavaglio

Il mondo stà diventando un posto sempre più folle e assurdo man mano che passano gli anni. In una società in cui le notizie si finiscono per sapere più velocemente via web, ed in taluni casi solo e soltanto via web, stanno cercando un'altra volta di creare una legge contro la libertà di opinione e di idee.
E' infatti in preparazione una ennesima legge bavaglio indirizzata come sempre verso coloro che rappresentano l'anello più debole. Ossia ai blogger ed ai forum che non sono testate giornalistiche.

Stanno provando per l'ennesima volta a mettere un bavaglio alla parte più debole del web - alla faccia della libertà d'espressione.
E' stata infatti presentata una proposta bipartisan una legge contro la diffusione delle bufale in rete, le cosiddette fake-news.
http://ilrifugiodeglielfi.blogspot.it  


NO AL BAVAGLIO PER I BLOG

...e... tanti altri QUI

giovedì 22 settembre 2016

"Lo standard è l'insulto personale, non la falsità"


Come la legislazione italiana viene vista all'estero
articolo tradotto da: bOiNGbOING 

Dopo una serie di cyberbullismo di alto profilo e i conseguenti incidenti di vendetta-porno, la Camera dei deputati italiana ha presentato un disegno di legge che non farà nulla per prevenire questi abusi, e tutto per consentire la dilagante e inspiegabile censura di Internet italiana, senza regola legge o sanzione per abuso.  

Secondo la proposta di legge, i "gestori dei siti" e media italiani, tra cui i blogger, giornali e social network sarebbero obbligati a censurare la "presa in giro" in base "alla condizione personale e sociale" della vittima - che è, tutto ciò che personalmente il destinatario si sarebbe sentito offeso. La pena per la mancata adozione di azione è una multa di € 100.000. La verità è che non sia solo una difesa in giacca e cravatta ai sensi della presente legge - lo standard è l'insulto personale, non la falsità.

Cominciamo con quello che questa legge non farà in Italia: non si fermerà il bullismo, molestie o le vendette porno. La maggior parte dei servizi su cui gli italiani si esprimono non sono basati in Italia, o quelli che hanno le loro sedi di vendita in Italia, ecc, questi possono semplicemente spostare i loro uffici piuttosto che affrontare una multa 100.000 € ogni volta che qualcuno insulta qualcun altro in linea.

Ma quello che farà sarà quello di creare uno strumento per facilitare la censura senza processo o penalità per uso improprio. Lo standard proposto nel disegno di legge è semplicemente che la persona sul lato ricevente dell'argomento si sente lesa. Se si pensa all'abuso del copyright: la moltitudine di siti on-line già ricevono milioni di questi, più di quanto potessero eventualmente valutare, e quindi abbiamo un regime di rimozione per violazione che permette ordinariamente di rimuovere il materiale mettendoli in una luce poco lusinghiera. 

Un male di questo tipo, rende almeno la censura contingente su qualcosa di specifico e oggettivo: la violazione del copyright, che ha una ricchezza di giurisprudenza con contorni definiti. Tanto che in effetti,  è necessario essere un esperto qualificato per giudicare un reclamo di violazione. Ma almeno si può oggettivamente valutare se una violazione del copyright ha avuto luogo.

Lo standard fissato e proposto dalla legge italiana per i crediti puramente soggettivi da effettuare, consente enormi sanzioni da imporre a coloro che li hanno in discussione prima di intraprendere atti di cancellazione e censura.

Come ogni diritto civile, la legge italiana propone favorendo i ricchi e i potenti, che meglio sono in grado di permettersi un contenzioso civile - si pensi ai vecchi e famigerati abusi delle leggi sulla diffamazione della Gran Bretagna, che corrotte e schermate potenti persone, da decenni hanno impunemente abusato sessualmente dei bambini, un segreto che nessuno ha osato farne un rapporto.

Cosa si può dire di più, se non quello di uno sfogo online sulla giurisdizione italiana sullo discutere di politica e la società civile, il che significa che questa legge in modo sproporzionato interesserà il discorso dell'interesse politico locale, dando i ricchi e ai potenti, al criminale e al corrotto, il potere incontrollato per rimuovere semplicemente il materiale che li offende - indipendentemente dal fatto che il materiale sia vero o falso.

L'esperto di Internet deputato italiano Stefano Quintarelli ha proposto un emendamento che rende la legge marginalmente più sana: sotto la sua modifica, una carenza su un avviso di censura non darebbe automaticamente luogo ad una multa; piuttosto, sarebbe la persona che ha ignorato la denuncia di una parte di ogni eventuale sanzione civile imposta da un tribunale di diritto.

Questo è un passo nella giusta direzione, ma è in realtà solo un cerotto su un abisso di male, legislazione reazionaria. Le persone che sono sinceramente addolorate continueranno a lottare per la giustizia; gli originali cattivi attori  (come i siti di vendette-porno) continueranno impunemente fuori giurisdizione italiana, e il ricco e il potente otterranno una forza-moltiplicatrice per tacere le critiche rivolte loro senza significative penalizzazioni per l'abuso.

Gli anni di Berlusconi hanno dato all'Italia una reputazione di caos politico. Nell'era post-berlusconiana, che speravamo fosse meglio. Con le idee che considerano seriamente un male di questo tipo, la camera dei deputati italiana continua a fare della politica uno scherzo globale.

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sabato 2 luglio 2011

"come ti faccio sparire il tuo blog"


Il 6 luglio 2011 dovrebbe entrare in vigore una legge bavaglio per tutelare il diritto d'autore in Rete. Si tratta dell'ennesimo attacco alle libertà di espressione e informazione?
 
“AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 03/01/2011 Supplemento Ordinario n.3

Delibera 668/2010: Consultazione pubblica su lineamenti di provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’autorità nell’attività di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica

 
Cosa c’è da sapere sulla Delibera 668/2010 dell’AGCOM e il diritto d’autore.
A chi si applica, come ci si può difendere, cosa succede per i siti esteri.
Tratto da http://sitononraggiungibile.e-policy.it/it/faq/ 

1) L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato il 17 dicembre 2010 la delibera n 668 2010 CONS  denominata LINEAMENTI DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL’AUTORITA NELL’ATTIVITA’ DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI  COMUNICAZIONE ELETTRONICA, che affronta le competenze della stessa autorità nel perseguimento delle violazioni del diritto d’autore  nel settore della tv, di internet e delle telecomunicazioni 

2) La delibera, prevede un sistema di cancellazione e di inibizione di siti internet sospettati di violare il diritto d’autore 

3) In particolare i punti dal 3.5 a punto 3.5.4 della delibera istituiscono un  procedimento in quattro punti che può terminare con la cancellazione dei contenuti da parte della stessa Autorità o dell’inibizione su ordine dell’Autorità di  un determinato sito. 


4) Ci sono 60 giorni a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Delibera per formulare osservazioni alla stessa autorità.

1) A chi si applica il provvedimento previsto dall’AGCOM.
A tutti i siti, i portali, i blog,  gli strumenti di condivisione di file in rete, le banche dati, i siti privati che siano sospettati di contenere anche un solo file in grado di  violare il diritto d’autore.

Lo dice espressamente l’art 2.1 della delibera secondo cui  “l’Autorità ritiene quindi che rientrino nella sua attività di vigilanza ai sensi dell’art. 182 bis le violazioni del diritto d’autore perpetrate attraverso l’attività di diffusione radiotelevisiva, nonché attraverso le reti degli operatori di telecomunicazione, e che ad essa perciò competano le azioni di tutela del diritto d’autore sui contenuti immessi nelle reti di comunicazione elettronica (tv, reti di tlc e internet). 

E l’art 2.2 prevede che “L’Autorità, in quanto autorità amministrativa “dotata di poteri di vigilanza”, ritiene pertanto di essere legittimata ad intervenire, in un tempo ragionevole, nei riguardi dei gestori dei siti internet sui quali dovessero essere ospitati contenuti digitali coperti da copyright, senza l’autorizzazione del titolare.” 

Non vi è alcuna differenza se il sito o il portale è privato o pubblico o esercita la propria attività per fini di lucro, o sia un sito amatoriale o un blog personale.
In tutti i casi quindi di “uploading” di contenuti su internet, su qualsiasi piattaforma, anche di condivisione, l’Autorità, in caso di sospetta violazione,  potrà operare il procedimento di cancellazione o di inibizione mediante il blocco dell’indirizzo IP o del Domain Name Systems.

2) Il fatto di gestire un sito privato  o un blog senza alcun fine di lucro è condizione per evitare la cancellazione da parte dell’Autorità in caso di sospetta violazione del diritto d’autore?
No.


Mentre infatti il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44 (cd. decreto Romani) aveva espressamente escluso dal campo di applicazione delle norme di vigilanza ( e quindi dalle competenze dell’AGCOM in tema di cancellazione) i siti privati o i siti di distribuzione di contenuti audiovisivi per fini di scambio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è attribuita la competenza a decidere anche sui  siti privati. 

L’Autorità afferma espressamente al punto 2.3 della delibera:  “La competenza dell’Autorità in materia di copyright non sembra soffrire sensibili limitazioni dall’esclusione operata dall’art. 2, comma 1, lettera a) ( del decreto Romani n.d.r.)  per i “i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da privati ai fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità d’interesse”. 


3) Quali tipi di violazioni faranno scattare il provvedimento di cancellazione da parte dell’Autorità?
Tutte le sospette violazioni previste dal diritto d’autore effettuate tramite siti italiani o esteri.

Quindi non solo il caricamento di video cinematografici o musicali ma tutte le sospette violazioni potranno essere soggette al procedimento di cancellazione o di inibizione. 

Per comprendere quali contenuti digitali siano soggetti al provvedimento di cancellazione bisogna sapere quali opere siano protette ai sensi degli articoli 1 e 2 della  Legge sul diritto d’autore, la legge 633/1941.

Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.


Art. 2.
In particolare sono comprese nella protezione:
1)    le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2)    le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3)    le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4)    le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; (1)
5)    i disegni e le opere dell’architettura;
6)    le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7)    le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
8)    i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
9)    Le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico

La sospetta violazione anche solo di un solo file protetto dal diritto d’autore tra quelli visti in precedenza  farà scattare la procedura di cancellazione o di inibizione. 

Quindi l’Autorità avrà il potere di sottoporre a cancellazione o di inibire l’accesso ai siti che siano semplicemente sospettati di contenere ad esempio:

1)  Contenuti giornalistici espressamente riservati che vengono riprodotti da fonti successive senza autorizzazione
2)   Contenuti giornalistici anche non riservati che non vengono ripresi integralmente da altre testate o giornali ma da siti privati (es blog)
3)    Fotografie “artistiche” o video inseriti in siti, portali o blog
4)   Contenuti caricati da utenti su piattaforme di condivisione di siti privati
5)   Software liberi o meno che contengano componenti ( diverse dalle idee alla base dei programmi )  sospettate di violazione di diritti di autore
6)   Banche dati on line pubbliche o private  contenenti almeno un file sospetto  per il quale non è stata rilasciata l’autorizzazione da parte del titolare
7)   Fotografie o video amatoriali caricati nelle piattaforme UGC contenenti un sottofondo musicale
8)   Video caricati dalle web tv

4) L’utente sospettato quanto tempo avrà per cancellare i file sospetti?
Il titolare del sito dovrà cancellare i file sospetti ( senza alcuna verifica sulla legittimità o meno del contenuto) nel giro di 48 ore, dopodiché avrà 5 giorni di tempo per difendersi davanti l’AGCOM. Questi sia in caso di siti italiani sia in caso di siti esteri. Dopo i 5 giorni i contenuti saranno cancellati dall’Autorità o inibiti dai provider su ordine dell’Autorità.

5) L’utente potrà dimostrare in qualche modo di avere la legittimazione a poter inserire quel file o si potrà difendere in qualche modo sostenendo di non avere colpe?
No. 


L’Autorità infatti non prevede, a regime, alcuna indagine su una possibile colpa di colui che ha inserito il file.
Il sistema di cancellazione o di inibizione del sito  funzionerà in maniera del tutto autonoma senza alcuna verifica della posizione di colui che ha inserito il file. 

Al punto 3.5.4. infatti l’Autorità dice espressamente “L’Autorità ritiene che dopo un iniziale periodo di rodaggio la procedura qui tracciata possa operare in maniera pressoché automatica sulla base dello schema:
segnalazione – verifica – eventuale provvedimento inibitorio essendo fondata su un accertamento della violazione della normativa a protezione del diritto d’autore di tipo puramente oggettivo, che prescinde dalla valutazione di ipotetici elementi soggettivi associati al dolo o alla colpa. Come detto, è sufficiente infatti la verifica della presenza – non autorizzata- su un sito di contenuti protetti da copyright a legittimare l’attivazione delle iniziative di garanzia da parte dell’Autorità nell’ambito della finalità di prevenzione attribuita alla sua azione, in via generale, dal già citato art. 182 bis della legge 22 aprile 1941 n. 633. 


6) E per i siti  provenienti dall’estero?
I siti provenienti dall’estero sospettati di contenere anche un solo file che violano il diritto d’autore sono parificati ai siti illeciti italiani, senza alcuna ulteriore specificazione, e possono essere al termine della procedura inibiti a livello IP o di nome di dominio.
Le fattispecie di cancellazione del nome di dominio e dell’accesso IP sono quindi due, secondo quanto previsto dal punto 3.5.2 della delibera:

1)    I siti il cui solo fine sia la diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del diritto d’autore
2)    o i cui server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali…
per queste ipotesi c’è la “possibilità, in casi estremi e previo contraddittorio, dell’inibizione del nome del sito web, ovvero dell’indirizzo IP, analogamente a quanto già avviene per i casi di offerta, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi in assenza di autorizzazione, ovvero per i casi di pedopornografia”. 


Il solo fatto di avere i server all’estero e di essere sospettati di aver violato la legge sul diritto d’autore comporterà la “scomparsa” del collegamento a quel sito da parte dell’utente italiano.
In linea teorica anche siti del tutto leciti saranno soggetti all’inibizione o i siti informativi esteri quali testate o giornali sospettate di non aver chiesto l’autorizzazione ai titolari dei diritti.
I siti privati di soggetti che hanno server dislocati al di fuori del nostro paese e che contengono anche un solo file sospettato di violare il diritto d’autore quindi sono parificati come trattamento ai siti pedofili e di gioco d’azzardo e cosi le testate che non abbiamo assolto gli obblighi di versamento delle somme ai titolari  del diritto d’autore

7) L’utente potrà rivolgerci a un giudice per evitare la cancellazione dei contenuti dal suo sito?
No


L’intera procedura di cancellazione e di inibizione prevista dal punto 3.5 della delibera  è gestita dall’AGCOM, su ricorso dei privati o delle organizzazioni di tutela dei diritti d’autore e si conclude in 5 giorni, senza alcuna forma di consultazione o di interazione con l’Autorità giudiziaria.

Non ci sono indagini compiute dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale .


Non vi è nemmeno un passaggio dell’intera procedura all’interno del quale venga coinvolto un magistrato.

Non vi sono forme di appello all’autorità giudiziaria.

Tutto ciò nonostante le fattispecie previste dall’AGCOM siano invece già previste come sanzioni penali e civili dalle leggi italiane e soggette come da Costituzione alla verifica da parte di un Giudice.

8) L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni  può giudicare dei nostri diritti secondo la nostra Costituzione.
No


L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è un giudice e non può esercitare funzioni giudiziarie attribuite solo alla Magistratura dalla nostra Costituzione

Promotori dell’iniziativa
ADICONSUM
Pietro Giordano Segretario Nazionale e Mauro Vergari responsabile settore TLC

AGORA’ DIGITALE
Marco Cappato, Presidente Nazionale e Luca Nicotra Segretario Nazionale

ALTROCONSUMO
Paolo Martinello, Presidente nazionale e Marco Pierani, responsabile relazioni istituzionali.

ASSONET-CONFESERCENTI
Giovanni Prignano, Presidente Nazionale

ASSOPROVIDER-CONFCOMMERCIO
Dino Bortolotto, Presidente Nazionale, Matteo Fici, Vicepresidente Vicario, Giovan Battista Frontera, VicePresidente.

STUDIO LEGALE SARZANA
Fulvio Sarzana, Avvocato

Enki e l’ordine mondiale – e la battaglia continua ancora oggi

COSA ACCADE NEI NOSTRI CIELI? - GIORGIO PATTERA

L’OZONO POTREBBE INDEBOLIRE UNO DEI PIÙ IMPORTANTI MECCANISMI DELLA TERRA

Una nuova classe globale che modella il nostro futuro comune in base ai propri interessi

Gli umani non sono sovrappopolati - Stiamo invecchiando e diminuendo

Li chiamano effetti collaterali - quando sapevano che sarebbe successo ... Essi sapevano che questo

E c'è chi ancora nega affermando che non siamo una colonia USA…

GUARDA IL CIELO! CHE COSA STANNO FACENDO?

Come osano? come osano fare questo? Questa deve essere la reazione dell’umanità.

Perché questa mancanza di interesse dei nostri cieli?

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